Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato.
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L'interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale è stato compiuto l'atto interruttivo.
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Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento.
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L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima
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Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. E' valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia
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prescritti, nè dagli avvisi. La prova dell'inosservanza dei termini incombe a colui che la oppone al portatore.
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ha più alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale
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efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante la non
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luogo di pagamento; 5° l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso; 6° la sottoscrizione di colui che emette l'assegno